lunedì 6 agosto 2012

QUANDO è RESPONSABILE IL COMUNE PER I DANNI DA BUCA?

Il comune è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (danni causati da cosa in custodia) ogni volta in cui può esercitare sulla cosa che ha in custodia (strada) un potere diretto ed immediato idoneo ad impedire il fatto.
L'art. 2051 c.c. dispone che "ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".
Il caso fortuito consiste in un evento esterno, imprevedibile ed eccezionale atto a spezzare il  nesso di causalità (rapporto intercorrente tra il fatto e l'evento).
Orbene, ciò considerato, con riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di valutare la custodia va riferita a paramentri ben definiti; essi sono: 1) estensione della strada; 2) la posizione della strada (si pensi che una strada non facilmente accessibile comporterebbe dei tempi di intervento e manutenzione più lunghi).
Pertanto, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si esclude ove il comune non abbia un potere diretto sulla cosa che ha in custodia (oggettiva impossibilità della custodia).
In ogni caso, per le strade rientranti nella perimetrazione del centro abitato, non si può configurare la suddetta oggettiva impossibilità della custodia, sicchè sulle amministrazioni vige l'obbligo di rispettare le comuni norme di diligenza e prudenza; e quindi impedire che la cosa oggetto della custodia possa arrecare danni agli utenti della strada.
(Cass. 6903/2012)

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