martedì 28 agosto 2012

LA COLTIVAZIONE DOMESTICA DI MARIJUANA PER USO PERSONALE

L'indagine trae fondamento dal discusso tema concernente la liberalizzazione delle droghe leggere, posto alla stregua dell'orientamento legislativo e giurisprudenziale italiano.
Come è noto, l'art. 73 del DPR 309/1990 rappresenta il caposaldo della legislazione italiana in materia di uso e distribuzione degli stupefacenti.
Il bene giuridico protetto è la salute collettiva
Orbene, al di là della normativa vigente, è doveroso precisare e ragionare sugli argomenti a favore e contrari alla liberalizzazione della cannabis
Dal punto di vista sociale, la liberalizzazione e legalizzazione della "cannabis": - frutterebbe maggiori entrate nelle casse dello stato italiano; - tutelerebbe il consumatore sulla qualità del prodotto; - donerebbe un ambiente di vendita controllato dalle forze dell'ordine.
Mentre, dal punto di vista medico si dice che la cannabis possieda una proteina dagli effetti terapeutici prodigiosi; ci sono state ricerche che concludono sugli effetti positivi della cannabis sul disturbo del sonno. Inoltre, altri studi s'incentrano sul ruolo della cannabis nel trattamento di alcune forme di tumori.
Secondo una tesi diametralmente opposta, la cannabis condurrebbe ad un intontimento del consumatore, a causa degli effetti collaterali ( allucinazioni, disturbi della memoria, problemi respiratori quando la si assume fumando). I giovani dovrebbero rappresentare la classe più a rischio.
Al di là delle suddette considerazioni e riportando il post in una visione giuridica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una sentenza del 2008, furono chiamate a risolvere il contrasto interpretativo in materia di coltivazione domestica per uso esclusivamente personale.
Ebbene, gli ermellini conclusero sull'illiceità della coltivazione di cannabis per consumo personale, ritenendo che il legislatore, pur non richiamando la condotta di coltivazione negli art. 73, co. 1 bis e 75 co. 1  del DPR 309/90, abbia inteso attribuire alla coltivazione rilevanza penale (Cass. Sez. Un.28605/2008).
IL MIO PUNTO DI VISTA
Io sono contrario alla liberalizzazione della cannabis perchè temo che possa rappresentare per molti giovani il biglietto da visita per le droghe più pesanti (ero e coca tra le altre).
Secondo una concezione prettamente democratica e credendo fortemente nei pricipi democratici sarebbe interessante sottoporre la questione al parere del Popolo e lasciare che decida mediante referendum, esprimendo direttamente la sua volontà.
Come vuole la carissima e vecchia regola democratica "LA MAGGIORANZA VINCE".
Cordiali saluti. 








sabato 11 agosto 2012

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: È LEGITTIMO IL PRELIEVO DI SANGUE SENZA IL CONSENSO?

Si, tale pratica sarebbe conforme ai principi del nostro ordinamento.
La Cassazione ha dichiarato la legittimità del prelievo di sangue effettuato all'automobilista a seguito di sinistro stradale, anche in mancanza del consenso informato del paziente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione interpellata a risolvere la questione giuridica sulla legittimità o meno del prelievo senza il consenso del paziente portato in pronto soccorso dopo un sinistro stradale.
Secondo il consesso nomofilattico il prelievo in esame è legittimo perché rientrante nelle cure del paziente.
Nel caso in esame il conducente di autoveicolo fu portato in ospedale a seguito di in sinistro stradale.
Dalle analisi risultó presenza di alcool e sostanze cannabinoidi.
La procura disponeva il sequestro dei campioni di sangue, al fine di realizzare ulteriori indagini e controlli; ma la difesa si opponeva sostenendo l'illegittimità di tali analisi per la mancanza del consenso informato.
(Cass. 46988/2011)

venerdì 10 agosto 2012

MA COS'È IL DIRITTO? ESISTE NEL MONDO?

Lo definiscono il complesso di norme vigenti in una determinata società ( diritto oggettivo); altri lo definiscono come la pretesa di un soggetto diretta ad esigere una prestazione (diritto soggettivo). A Roma, Celso, lo considerava la tecnica di ciò che è buono e giusto ( ius est ars Boni et aequi). In filosofia del diritto si dice anche che "dove c'è società c'è diritto, affinchè i cittadini non impugnino le armi" ( ubi societas ibi ius ne cives at arma veniant). Ma mai nessuno m'ha insegnato che nella nozione di diritto rientra anche: 1) il diritto dei bimbi dei paesi super poveri a non essere sotto nutriti; 2) il diritto di coloro che vogliono la libertà, ma che sono ancora costretti a vivere in dittatura; 3) il diritto di un papà con più figli a vivere in una casa dignitosa; 4) il diritto di vedere una distribuzione della ricchezza equa; 5) il diritto al lavoro; 6) il diritto di vivere e crescere sani. Forse il problema è proprio questo qui! La società moderna ci impone di discorrere di diritti! Ma dimentichiamo che il diritto è anche l'altra faccia della moneta, e l'altra si chiama DOVERE! Quindi, noi cittadini moderni che scriviamo sul blog o che navighiamo in internet, per il dolo fatto di farlo, abbiamo il dovere di sensibilizzare e sensibilizzarci in ordine ai punti sopra elencati. Le istituzioni, invece, a mio umile avviso, hanno il DOVERE-potere di attuare o far attuare quegli stessi diritti. Ora, peró, mi devo fermare. Non voglio forzatamente addentrarmi in un'altra posizione: LA GIUSTIZIA, dato che lo scrivente ritiene che essa altro non è che " l' utile del più forte". Non vorrei inoltre addentrarmi in un'ulteriore indagine filosofica. Dovrei, infatti, ritenere che anche la giustizia dovrebbe trovare posto nella moneta poc'anzi evidenziata: DIRITTO-DOVERE! Così come fisiologicamente la moneta non può avere 3 lati, mi dispero al pensiero che la giustizia, quindi, non ha trovato ancora una collocazione! Allora, quando impareremo anche la nozione di dovere, sarà nostra premura e DOVERE, trovare una collocazione alla giustizia! non aspettiamo ancora....ESSA È IN FIN DI VITA, MA FACCIAMO ANCORA IN TEMPO A SALVARLA! Trasformiamo la moneta in piramide....UNA PIRAMIDE SENZA DISTINZIONI DI CLASSI SOCIALI.

mercoledì 8 agosto 2012

IL TITOLARE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE DEVE RISARCIRE IL DANNO SUBITO DA CHI CADE SCIVOLANDO SU UN FOGLIO ABBANDONATO SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE LA SUA ATTIVITA'?

No. Il titolare di un esercizio commerciale non deve risarcire il danno subito da un passante che rovinava a terra a causa di in foglio di carta antistante il marciapiede del  locale commerciale.
Infatti, secondo il consesso nomofilattico, non sussiste l'obbligo del titolare di un'attività commerciale di pulire ciò che i passanti lasciano cadere, sporcando il marciapiede antistante l' esercizio commerciale.(Cass. Sent. N. 16422/2011).

martedì 7 agosto 2012

IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL FATTOCOMMESSO DAL DIPENDENTE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE?

Il contribuente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale in danno all'agenzia delle entrate, qualora il dipendente dell'ente non abbia provveduto a verificare che il contribuente non era tenuto a pagare le somme richieste.
In particolare, va riconosciuto il risarcimento del danno ex art. 2043 cc, ove l'ente non provveda ad annullare quanto indebitamente richiesto al contribuente, costringendolo al ricorso, con relativo dispendio di tempo e denaro.
A maggior ragione, se il dipendente dell'Agenzia delle Entrate avesse effettuato i dovuti controlli, il contribuente avrebbe evitato di proporre il ricorso. ( Cass. Sent. N. 5120/2011)

lunedì 6 agosto 2012

QUANDO è RESPONSABILE IL COMUNE PER I DANNI DA BUCA?

Il comune è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (danni causati da cosa in custodia) ogni volta in cui può esercitare sulla cosa che ha in custodia (strada) un potere diretto ed immediato idoneo ad impedire il fatto.
L'art. 2051 c.c. dispone che "ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".
Il caso fortuito consiste in un evento esterno, imprevedibile ed eccezionale atto a spezzare il  nesso di causalità (rapporto intercorrente tra il fatto e l'evento).
Orbene, ciò considerato, con riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di valutare la custodia va riferita a paramentri ben definiti; essi sono: 1) estensione della strada; 2) la posizione della strada (si pensi che una strada non facilmente accessibile comporterebbe dei tempi di intervento e manutenzione più lunghi).
Pertanto, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si esclude ove il comune non abbia un potere diretto sulla cosa che ha in custodia (oggettiva impossibilità della custodia).
In ogni caso, per le strade rientranti nella perimetrazione del centro abitato, non si può configurare la suddetta oggettiva impossibilità della custodia, sicchè sulle amministrazioni vige l'obbligo di rispettare le comuni norme di diligenza e prudenza; e quindi impedire che la cosa oggetto della custodia possa arrecare danni agli utenti della strada.
(Cass. 6903/2012)

sabato 4 agosto 2012

E' VALIDO IL CARTELLO AFFISSO ALL'INGRESSO DI UN PARCHEGGIO SUL QUALE VI ' SCRITTO "NON RISPONDIAMO DI EVENTUALI FURTI"?

Molto spesso capita di entrare in aree di parcheggio e trovare affissi cartelli dal tenore di cui innanzi.
Ci si chiede, dunque, se tali cartelli sono o non sono efficaci.
No. I cartelli di cui innanzi non sono efficaci.
Infatti, essi rappresentano una clausola vessatoria e ai fini della loro efficacia devono essere approvati necessariamente per iscritto.
(Cass. 1957/2009).