mercoledì 21 novembre 2012

IO NON FUMO PIU': E TU?

Vorrei raccontare la mia esperienza di fumatore, sperando che il presente articolo possa essere d'ausilio a tutti coloro che vorrebbero smettere di fumare, ma non ci riescono. Ma sopratutto uno spot in favore del Ministero della Sanita' per i costi che sopporta a causa delle malattie da fumo; costi superiori rispetto alle entrate da tabacco.
Iniziai a fumare all'età di 13 anni.
La mia prima sigaretta fu offerta da mia cugina nel parcheggio di un villaggio turistico.
Con l'inzio della scuola superiore, come molti, al fine di non restare fuori dal gruppo, fumavo orgogliosamente le mie sigarette, prima che il contrabbando in Puglia fosse definitivamente e giustamente sconfitto dall'autorità.
Vivevo la mia tossicodipendenza da fumo in modo del tutto tranquillo.
Riuscivo sempre e comunque a reperire le sigarette, malgrado la mia minore età, in quanto nella mia famiglia sono quasi tutti fumatori e grazie al contrabbando che offriva sigarette a prezzi competitivi.
Crescevo in compagnia del tabacco e schiavo del tabagismo.
Quando le sigarette "a contrabbando" furono eliminate dalle strade della mia città, fu un pochino più difficile avere SEMPRE le sigarette; per questo, dovetti passare ad un articolo di fumo avente un prezzo inferirore rispetto alle altre che fumavo.
A volte fumavo semplicemente per abitudine, altre volte ero talmente pieno di nicotina che mi faceva male la testa e mi sentivo molto pesante.
Nel frattempo,i prezzi delle sigarette iniziarono ad aumentare smisuratamente.
Il governo giustificava siffatti rialzi con l'argomentazione secondo cui i costi di sanità erano superiori rispetto alle entrate del monopolio tabacchi.
Non so fino a che punto la suddetta tesi possa ritenersi esatta.
Sta di fatto che, sulla base della suesposta argomentazione, ho voluto aiutare il governo al risparmio in sanità per i costi affrontati al fine di guarire da malattie prodotte da fumo.
Mi sono fortemente convinto a voler essere d'aiuto e  tra tre giorni compirò un anno dalla mia ultima sigaretta (però non l'ultima sigaretta di Zeno di Italo Svevo).
I primi tre giorni sono stati duri: dolori allo stomaco e nevrosi. Ogni giorno che passa gli effetti sono sempre meno peggiori, fin quando non si sente più nessuna sensazione o fastidio.
Superati i primi 10 giorni, la dipendenza fisica è andata. Resta solo la dipendenza psicologica.
Tuttavia, anche questa passa molto rapidamente quando pensate che smettere di fumare è come vincere al win for life con un'entrata di € 10 al giorno.
Sono felice per aver smesso di fumare, ma la gioia più grande è quella di non sentir più tale esigenza. Il mio invito: SMETTIAMO IN MASSA DI FUMARE PER AIUTARE LO STATO A RISPARMIARE LE SPESE DI SANITA' PER LA CURA DELLE MALATTIE CAGIONATE DA FUMO.
In bocca al lupo!!!

sabato 17 novembre 2012

IDEALE A 5 STELLE

L'idea di movimento che mi hanno trasmesso gli amici di Beppe Grillo Bari si traduce con l'attivismo allo stato puro. 
Denunciare ciò che è "contra lege" senza preoccuparsi delle conseguenze.
Ne deriva che l'idea di attivismo è incompatibile con i concetti di candidabilità, poltrone e ricerca esasperata di voti.
Tali concetti, così come intesi da Masini in "Italia", sono estranei all'idea di movimento.
Pertanto, ritengo che tutti coloro i quali, pur spacciandosi attivisti, continuano a discorrere in modo ossessivo di voti, candidati e poltrone non hanno inteso granché sul movimento. 
Se si recepisse l'idea di movimento così come ut supra rappresentata si perviene facilmente alla convinzione che ciò che conta è l'essere attivi secondo la partecipazione OGNUNO VALE UN; di conseguenza, il disinteresse verso le candidature diventa una logica conseguenza.
Le suesposte tesi trovano conferma se filtrate alla stregua dei contenuti emergenti dal blog beppegrillo.it.
Sono felice di esser partecipe alle nuove concezioni di rivoluzione culturale così come in atto.
Sono fiero ed orgoglioso di ostentare le idee del MoVimento 5 Stelle.
EVVIVA IL MOVIMENTO 5 STELLE: EVVIVA TUTTI NOI CHE CREDIAMO NEL MOVIMENTO! Forza ragazzi, tutti uniti verso il cambiamento!


Loro non si arrenderanno (ma gli conviene?), noi neppure!


Ci viediamo in Parlamento, sarà un piacere

martedì 30 ottobre 2012

QUAL E' LA DIFFERENZA TRA RESPONSABILITA' CIVILE E RESPONSABILITA' PENALE?

Proverò a rispondere nella maniera più semplice possibile al quesito.
La responsabilità penale ricorre quando un soggetto agente offende il bene giuridico protetto dalla norma penale.
Per es. nel reato di furto, il bene meritevole di tutela è il patrimonio.
Ne deriva che la responsabilità penale comporta l'irrogazione di una pena afflittiva, che sarà applicata nel rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato.
In ogni caso, il giudice dovrà accertare il fatto e condannare l'eventuale colpevole solo nel caso in cui la prova sia raggiunta "al di là di ogni ragionevole dubbio".
La responsabilità civile, invece, ha finalità riparatoria.
Pertanto, colui che cagiona un danno deve risarcirlo. Il danno può anche essere la conseguenza di un inadempimento contrattuale.
Anche il criterio di accertamento della responsabilità civile è meno gravoso rispetto al  penale, atteso che il giudice deve accertare la responsabilità sulla scorta del "più probabile che non".
Ciò sta a significare che il giudice, nell'ambito di un giudizio, forma il suo convincimento basandosi su criteri di ragionevolezza.

martedì 9 ottobre 2012

RISARCIBILE IL DANNO PER IL NEONATO CON "TRISOMIA DEL 21"

Con un'innovativa sentenza, la Suprema Corte ha sancito il diritto al risarcimento del danno per il nascituro venuto al mondo con la "sindrome di Down".
Il caso riguarda una donna, la quale, al fine di valutare correttamente la prosecuzione della gravidanza, condizionata allo stato del feto, chiedeva al medico la prescrizione  di tutti gli esame idonei a prevenire patologie gravi del feto.
Il medico non le prescriveva l'amniocentesi che avrebbe permesso alla donna di scoprire la sindrome di Down.
La Cassazione, con Sentenza n. 16754/2012 ha sancito il diritto al risarcimento del danno del nascituro, quale conseguenza della grave colpa medica.
Tale diritto, già riconosciuto al padre, è stato esteso anche ai fratelli del nascituro.

IO E LORO.
Nutro affetto e considerazione profonda per tutti i ragazzi down.
Essi sono cordiali, affettuosi, dolci, sensibili.
Sono dotati di un'immensa fantasia, riescono a fantasticare, rendendo reale il loro mondo.
Per esempio Pierpaolo diffonde al mondo intero di essere un manager del Calcio Napoli. Minaccia di chiamare De Laurentis di fronte alle prestazioni poco brillanti dei giocatori.
Nico sostiene di esser stato fidanzato con tutte le fotomodelle del mondo.
Janny, invece, afferma di aver danzato in tutti i corpi di ballo più famosi del mondo.
IN OGNI CASO I DOWN SI DEVONO TRATTARE COME PERSONE NORMALI.....I RAGAZZI DOWN SONO PERSONE NORMALI...ED IO LI VOGLIO BENE!!!

martedì 4 settembre 2012

5 GRAMMI DI COCAINA...E' SPACCIO?

La risposta al quesito è negativa alla luce di una sentenza resa dal Giudice Monocratico di Forlì.
Infatti, il Tribunale di merito ha sancito che malgrado la parte fosse in possesso (5 grammi) di un quantitativo di cocaina superiore, rispetto ai limuti di legge (1,6 grammi per uso personale), non avrebbe commesso il reato di spaccio.
Il giudice ha decretato che tale reato non sussisterebbe nel periodo estivo in quanto a causa delle vacanze vi sarebbe maggior difficoltà a reperire la sostanza; di talchè, il consumatore tenderebbe a fornirsi ed a creare una scorta per uso personale.
Mi auguro che la sentenza, a mio avviso discutibilissima, possa essere oggetto di riforma in quanto irragionevole alla luce del DPR 309/90.
Certo, mi dispiacerebbe per la parte che, in caso di riforma, potrebbe ricevere una condanna; tuttavia, codesta sentenza se non venisse riformata aprirebbe un precedente giurisprudenziale di merito clamoroso.
A proposito di droghe, mi accorgo sempre più che negli ultimi mesi sotto i marciapiedi delle strade della mia città  giacciono numerose siringhe. Presumibilmente, pare che siano utilizzate per iniettare eroina.
Infatti, come studi di settori recenti dimostrano, se in molti credevano che l'eroina fosse scomparsa,  pare che stia tornando prepotenetemente sul mercato anche a causa del suo basso costo.
La crisi, anche in merito, ha le dovute colpe.
I soldi diminuiscono ed i ragazzi cercano "lo sballo" a prezzi inferiori con l'utilizzo della brown.
CHE VALGA COME APPELLO
Ragazzi, non voglio fare la morale del "fischietto", ma per amor della vostra persona, NON DROGATEVI! NON BUCATEVI LA PELLE! LA VITA E' BELLA!
Scusatemi, ma è un tema molto sensibile al quale ci tengo troppo!
Cordiali saluti.

PS l'ispirazione del post viene dall'articolo di Nicola Giofrè. LINK http://www.laleggepertutti.it/14687_fermato-con-5-grammi-di-cocaina-ma-per-il-giudice-non-e-spaccio

martedì 28 agosto 2012

LA COLTIVAZIONE DOMESTICA DI MARIJUANA PER USO PERSONALE

L'indagine trae fondamento dal discusso tema concernente la liberalizzazione delle droghe leggere, posto alla stregua dell'orientamento legislativo e giurisprudenziale italiano.
Come è noto, l'art. 73 del DPR 309/1990 rappresenta il caposaldo della legislazione italiana in materia di uso e distribuzione degli stupefacenti.
Il bene giuridico protetto è la salute collettiva
Orbene, al di là della normativa vigente, è doveroso precisare e ragionare sugli argomenti a favore e contrari alla liberalizzazione della cannabis
Dal punto di vista sociale, la liberalizzazione e legalizzazione della "cannabis": - frutterebbe maggiori entrate nelle casse dello stato italiano; - tutelerebbe il consumatore sulla qualità del prodotto; - donerebbe un ambiente di vendita controllato dalle forze dell'ordine.
Mentre, dal punto di vista medico si dice che la cannabis possieda una proteina dagli effetti terapeutici prodigiosi; ci sono state ricerche che concludono sugli effetti positivi della cannabis sul disturbo del sonno. Inoltre, altri studi s'incentrano sul ruolo della cannabis nel trattamento di alcune forme di tumori.
Secondo una tesi diametralmente opposta, la cannabis condurrebbe ad un intontimento del consumatore, a causa degli effetti collaterali ( allucinazioni, disturbi della memoria, problemi respiratori quando la si assume fumando). I giovani dovrebbero rappresentare la classe più a rischio.
Al di là delle suddette considerazioni e riportando il post in una visione giuridica, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una sentenza del 2008, furono chiamate a risolvere il contrasto interpretativo in materia di coltivazione domestica per uso esclusivamente personale.
Ebbene, gli ermellini conclusero sull'illiceità della coltivazione di cannabis per consumo personale, ritenendo che il legislatore, pur non richiamando la condotta di coltivazione negli art. 73, co. 1 bis e 75 co. 1  del DPR 309/90, abbia inteso attribuire alla coltivazione rilevanza penale (Cass. Sez. Un.28605/2008).
IL MIO PUNTO DI VISTA
Io sono contrario alla liberalizzazione della cannabis perchè temo che possa rappresentare per molti giovani il biglietto da visita per le droghe più pesanti (ero e coca tra le altre).
Secondo una concezione prettamente democratica e credendo fortemente nei pricipi democratici sarebbe interessante sottoporre la questione al parere del Popolo e lasciare che decida mediante referendum, esprimendo direttamente la sua volontà.
Come vuole la carissima e vecchia regola democratica "LA MAGGIORANZA VINCE".
Cordiali saluti. 








sabato 11 agosto 2012

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: È LEGITTIMO IL PRELIEVO DI SANGUE SENZA IL CONSENSO?

Si, tale pratica sarebbe conforme ai principi del nostro ordinamento.
La Cassazione ha dichiarato la legittimità del prelievo di sangue effettuato all'automobilista a seguito di sinistro stradale, anche in mancanza del consenso informato del paziente.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione interpellata a risolvere la questione giuridica sulla legittimità o meno del prelievo senza il consenso del paziente portato in pronto soccorso dopo un sinistro stradale.
Secondo il consesso nomofilattico il prelievo in esame è legittimo perché rientrante nelle cure del paziente.
Nel caso in esame il conducente di autoveicolo fu portato in ospedale a seguito di in sinistro stradale.
Dalle analisi risultó presenza di alcool e sostanze cannabinoidi.
La procura disponeva il sequestro dei campioni di sangue, al fine di realizzare ulteriori indagini e controlli; ma la difesa si opponeva sostenendo l'illegittimità di tali analisi per la mancanza del consenso informato.
(Cass. 46988/2011)

venerdì 10 agosto 2012

MA COS'È IL DIRITTO? ESISTE NEL MONDO?

Lo definiscono il complesso di norme vigenti in una determinata società ( diritto oggettivo); altri lo definiscono come la pretesa di un soggetto diretta ad esigere una prestazione (diritto soggettivo). A Roma, Celso, lo considerava la tecnica di ciò che è buono e giusto ( ius est ars Boni et aequi). In filosofia del diritto si dice anche che "dove c'è società c'è diritto, affinchè i cittadini non impugnino le armi" ( ubi societas ibi ius ne cives at arma veniant). Ma mai nessuno m'ha insegnato che nella nozione di diritto rientra anche: 1) il diritto dei bimbi dei paesi super poveri a non essere sotto nutriti; 2) il diritto di coloro che vogliono la libertà, ma che sono ancora costretti a vivere in dittatura; 3) il diritto di un papà con più figli a vivere in una casa dignitosa; 4) il diritto di vedere una distribuzione della ricchezza equa; 5) il diritto al lavoro; 6) il diritto di vivere e crescere sani. Forse il problema è proprio questo qui! La società moderna ci impone di discorrere di diritti! Ma dimentichiamo che il diritto è anche l'altra faccia della moneta, e l'altra si chiama DOVERE! Quindi, noi cittadini moderni che scriviamo sul blog o che navighiamo in internet, per il dolo fatto di farlo, abbiamo il dovere di sensibilizzare e sensibilizzarci in ordine ai punti sopra elencati. Le istituzioni, invece, a mio umile avviso, hanno il DOVERE-potere di attuare o far attuare quegli stessi diritti. Ora, peró, mi devo fermare. Non voglio forzatamente addentrarmi in un'altra posizione: LA GIUSTIZIA, dato che lo scrivente ritiene che essa altro non è che " l' utile del più forte". Non vorrei inoltre addentrarmi in un'ulteriore indagine filosofica. Dovrei, infatti, ritenere che anche la giustizia dovrebbe trovare posto nella moneta poc'anzi evidenziata: DIRITTO-DOVERE! Così come fisiologicamente la moneta non può avere 3 lati, mi dispero al pensiero che la giustizia, quindi, non ha trovato ancora una collocazione! Allora, quando impareremo anche la nozione di dovere, sarà nostra premura e DOVERE, trovare una collocazione alla giustizia! non aspettiamo ancora....ESSA È IN FIN DI VITA, MA FACCIAMO ANCORA IN TEMPO A SALVARLA! Trasformiamo la moneta in piramide....UNA PIRAMIDE SENZA DISTINZIONI DI CLASSI SOCIALI.

mercoledì 8 agosto 2012

IL TITOLARE DI UN ESERCIZIO COMMERCIALE DEVE RISARCIRE IL DANNO SUBITO DA CHI CADE SCIVOLANDO SU UN FOGLIO ABBANDONATO SUL MARCIAPIEDE ANTISTANTE LA SUA ATTIVITA'?

No. Il titolare di un esercizio commerciale non deve risarcire il danno subito da un passante che rovinava a terra a causa di in foglio di carta antistante il marciapiede del  locale commerciale.
Infatti, secondo il consesso nomofilattico, non sussiste l'obbligo del titolare di un'attività commerciale di pulire ciò che i passanti lasciano cadere, sporcando il marciapiede antistante l' esercizio commerciale.(Cass. Sent. N. 16422/2011).

martedì 7 agosto 2012

IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER IL FATTOCOMMESSO DAL DIPENDENTE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE?

Il contribuente ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale in danno all'agenzia delle entrate, qualora il dipendente dell'ente non abbia provveduto a verificare che il contribuente non era tenuto a pagare le somme richieste.
In particolare, va riconosciuto il risarcimento del danno ex art. 2043 cc, ove l'ente non provveda ad annullare quanto indebitamente richiesto al contribuente, costringendolo al ricorso, con relativo dispendio di tempo e denaro.
A maggior ragione, se il dipendente dell'Agenzia delle Entrate avesse effettuato i dovuti controlli, il contribuente avrebbe evitato di proporre il ricorso. ( Cass. Sent. N. 5120/2011)

lunedì 6 agosto 2012

QUANDO è RESPONSABILE IL COMUNE PER I DANNI DA BUCA?

Il comune è responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. (danni causati da cosa in custodia) ogni volta in cui può esercitare sulla cosa che ha in custodia (strada) un potere diretto ed immediato idoneo ad impedire il fatto.
L'art. 2051 c.c. dispone che "ciascuno è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito".
Il caso fortuito consiste in un evento esterno, imprevedibile ed eccezionale atto a spezzare il  nesso di causalità (rapporto intercorrente tra il fatto e l'evento).
Orbene, ciò considerato, con riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di valutare la custodia va riferita a paramentri ben definiti; essi sono: 1) estensione della strada; 2) la posizione della strada (si pensi che una strada non facilmente accessibile comporterebbe dei tempi di intervento e manutenzione più lunghi).
Pertanto, l'applicazione dell'art. 2051 c.c. si esclude ove il comune non abbia un potere diretto sulla cosa che ha in custodia (oggettiva impossibilità della custodia).
In ogni caso, per le strade rientranti nella perimetrazione del centro abitato, non si può configurare la suddetta oggettiva impossibilità della custodia, sicchè sulle amministrazioni vige l'obbligo di rispettare le comuni norme di diligenza e prudenza; e quindi impedire che la cosa oggetto della custodia possa arrecare danni agli utenti della strada.
(Cass. 6903/2012)

sabato 4 agosto 2012

E' VALIDO IL CARTELLO AFFISSO ALL'INGRESSO DI UN PARCHEGGIO SUL QUALE VI ' SCRITTO "NON RISPONDIAMO DI EVENTUALI FURTI"?

Molto spesso capita di entrare in aree di parcheggio e trovare affissi cartelli dal tenore di cui innanzi.
Ci si chiede, dunque, se tali cartelli sono o non sono efficaci.
No. I cartelli di cui innanzi non sono efficaci.
Infatti, essi rappresentano una clausola vessatoria e ai fini della loro efficacia devono essere approvati necessariamente per iscritto.
(Cass. 1957/2009).